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    <title><![CDATA[Circolari]]></title>
    
    <description></description>
    <dc:language>it</dc:language>
    <dc:creator>acap@acap.it</dc:creator>
    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
    <dc:date>2026-10-02T09:24:44+00:00</dc:date>
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    <item>
      <title><![CDATA[28/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26394</link>
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      <description><![CDATA[Giornata seminariale 1° ottobre 2026 - CCNL “di filiera autostradale” 26 giugno 2026.<p>
	Facendo seguito alla giornata seminariale in oggetto, ed a seguito delle richieste pervenute, si inviano le slides illustrate e commentate in tale occasione.</p>
<p>
	Cordialmente.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-10-02T09:24:44+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[18/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26391</link>
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      <description><![CDATA[CCNL di “filiera autostradale” (ex CCNL Autostrade e trafori) – Accordo di rinnovo 26 giugno 2026.<p style="text-align: justify;">
	Come anticipato con comunicazioni informali, nella serata di venerdì 26 giugno è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL in oggetto, scaduto come noto il 30 giugno 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La trattativa, iniziata nel settembre scorso, è durata quindi circa nove mesi, ed ha visto solo nell’ultima fase la proclamazione di uno stato di agitazione, non concretizzatosi tuttavia in effettuazione di sciopero alla luce dell’intervenuto accordo.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Il negoziato si è presentato immediatamente piuttosto complesso alla luce di una piattaforma rivendicativa sindacale come sempre molto esigente, incentrata principalmente su due aspetti (cfr. circolare ACAP n. 15/2025 del 24 giugno 2025):</p>
<ul style="text-align: justify;">
	<li>
		la richiesta di aumento retributivo, che puntava ad ottenere il recupero dell’inflazione pregressa, particolarmente rilevante soprattutto negli anni 2022 e 2023, e solo in parte recepita negli aumenti retributivi dell’ultimo rinnovo del 18 luglio 2023;</li>
	<li>
		la rivendicazione di una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, esigibile in tutte le aziende fin dal livello nazionale, considerata la mancata attuazione della dichiarazione di principio contenuta nell’Accordo 18 luglio 2023; tema come noto di stringente attualità in tutti i settori, insieme alla migliore conciliazione vita-lavoro, ampliamento del lavoro agile, permessi per varie motivazioni e per requisiti soggettivi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	In corso di negoziato è poi emersa l’ulteriore richiesta relativa ai lavoratori della viabilità, alla luce del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti emanato nello scorso mese di agosto e che ha indotto le Organizzazioni Sindacali a rivendicare un livello intermedio superiore; sul tema, come vedremo, le Parti si sono limitate ad un rinvio per generici confronti aziendali in ordine “alla valutazione delle attività di pilotaggio del traffico”.</p>
<p style="text-align: center;">
	***</p>
<p style="text-align: center;">
	 </p>
<p style="text-align: center;">
	<strong>PARTE NORMATIVA (Parte Generale)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Alcune delle disposizioni convenute nell’intesa riguardano meri aspetti di adeguamento a norme di legge o comunque volti ad evitare discriminazioni possibili oggetto di contestazione. Nello specifico, nella Parte Generale del CCNL, e quindi applicabile anche ai lavoratori inquadrati nelle Sezioni Speciali 2, 3, 4 e 5 oltre che agli “autostradali” della Sezione 1:</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato</strong><strong>(articolo 3)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In ottemperanza alle modifiche di legge intervenute con la legge n. 203/2024, il periodo di prova deve essere commisurato in proporzione alla durata del contratto stesso. Inoltre il rapporto non può essere soggetto a reiterazione del periodo di prova, diversamente da quanto prevedeva in precedenza il CCNL.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Aspettativa</strong><strong>(articolo 19).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Prevista la frazionabilità, nei limiti di un anno, in più periodi. Al fine di evitare uno stillicidio di richieste per periodi brevi, è previsto che la frazionabilità non sia esigibile individualmente ma concordata con l’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Diritto allo studio</strong><strong>(articolo 20).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Prevista la possibilità di usufruire dei permessi studio anche per i lavoratori a tempo parziale, anche per evitare una evidente discriminazione. Ai lavoratori a tempo parziale sono attribuite in misura fissa, indipendentemente dall’orario di assunzione, 105 ore triennali (il 70% rispetto alle 150 ore previste per il lavoratore a tempo pieno).</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Trattamento di malattia</strong><strong>(articolo 21). </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	E’ stata recepita la legge n. 106/2025, che prevede come noto permessi retribuiti ulteriori per visite, cure, esami, etc. e periodi di congedo aggiuntivi a tutte le altre possibilità di assentarsi previste dalla legge e dal contratto collettivo. E’ inoltre riconosciuta la priorità al lavoro agile, al rientro in azienda, nei limiti di cui all’articolo 11 del CCNL</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Salute e sicurezza</strong><strong>(articolo 58)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Recepito il principio della “stop work authority”, in applicazione dell’articolo 44 del d. lgs. n. 81/2008, senza estenderne la portata come accaduto in altri contratti collettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Classificazione del personale</strong><strong>(articolo 4).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Concordati i parametri intermedi anche per le Sezioni Speciali, utilizzabili a fronte di specifiche intese aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Per la parte della Sezione 1 le Parti si sono rinviate ad approfondimenti su alcune figure specifiche in un secondo momento.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Invecchiamento attivo</strong><strong>(articolo nuovo).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Previsto l’impegno delle Parti a valorizzare l’inevitabile avanzamento dell’età lavorativa media nel comparto, attraverso iniziative mirate tramite l’Ente Bilaterale.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Dichiarazioni di impegno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Oltre al citato confronto in ordine alle attività di pilotaggio del traffico (che riguarda comunque la Sezione 1), sono stati previsti confronti in materia di “intelligenza artificiale” e sulle conseguenti possibili ricadute occupazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Tutela legale per responsabilità civile o penale</strong><strong>(articolo nuovo).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Prevista l’assistenza legale in caso di coinvolgimento dei dipendenti in procedimenti connessi al rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Diritti sin</strong><strong>dacali (articolo 56).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Le aziende si impegnano a mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali una bacheca “intranet”. Inoltre, è consentito l’utilizzo della posta elettronica aziendale, sia per inviare comunicazioni sindacali, sia come indirizzi dei dipendenti cui inviare le comunicazioni stesse. Ciò anche tramite un account messo a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali. Le nuove disposizioni risultano conformi ad un orientamento giurisprudenziale che, in estrema sintesi, ha ritenuto legittime tali forme di comunicazione, sanzionando per condotta antisindacale le aziende che hanno ostacolato o negato tali possibilità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 35644/2022 e ordinanza n. 7799/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">
	Il tutto deve comunque avvenire senza turbamento della regolare attività aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Dall’1 gennaio 2027 è previsto un aumento della trattenuta sindacale, che passa dall’attuale 0,7% della retribuzione allo 0,8%; è opportuno, come previsto nell’Accordo, che le aziende comunichino ai lavoratori tale modifica, fermo rimanendo che nei prossimi sei mesi sarà cura ed interesse delle oo.ss. stipulanti informare debitamente i propri iscritti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Quote di servizio (Articolo 57).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	In analogia a quanto già previsto nell’articolo 57 del CCNL 18.7.2023, è stata reiterata la “quota di servizio”, ovvero il contributo chiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti a parziale recupero dei costi sostenuti durante la trattativa. La differenza rispetto al previgente CCNL è nella platea di destinatari, che saranno i lavoratori che alla data del 26 giugno scorso non risultino iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, comprese le non stipulanti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Si invitano le aziende a porre particolare attenzione al meccanismo del silenzio-assenso e alle tempistiche stringenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La trattenuta della quota, nella misura del 2% della retribuzione di cui all’articolo 32, comma 1, del CCNL, dovrà infatti essere effettuata nella busta paga relativa alla retribuzione del mese di settembre 2026, qualora il lavoratore non abbia espresso formale diniego scritto alla trattenuta entro il 26 luglio p.v.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Si invitano pertanto le aziende a comunicare tempestivamente ai lavoratori i termini della questione e le modalità del possibile diniego, al fine di evitare future possibili contestazioni in cui possa essere coinvolta l’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<u>Sarà cura dell’Associazione predisporre un “format” di comunicazione relativamente a entrambe le questioni appena elencate, in allegato a una circolare specifica che sarà tempestivamente inviata alle aziende.</u></p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Provvedimenti disciplinari (articolo 53).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	L’articolato è già stato condiviso con specifico accordo lo scorso 23 gennaio (cfr. circolare ACAP n. 3 del 23 gennaio 2026). Il testo sarà recepito nel nuovo CCNL collazionato.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Lavoro agile (articolo 11). </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	A fronte di una insistente richiesta di ampliamento ed esigibilità del lavoro agile, le Parti hanno limitato tale possibilità unicamente ad alcune specifiche categorie svantaggiate e in misura massima di una giornata a settimana. Le aziende sono chiamate a confrontarsi con le rappresentanze aziendali in ordine agli ambiti organizzativi eventualmente compatibili con la prestazione da remoto.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Permessi (articolo 17).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Con decorrenza dal 2027, sono stati riconosciuti permessi retribuiti finalizzati a specifiche fattispecie e in relazione a caratteristiche soggettive dei lavoratori. In particolare:</p>
<p>
	<strong>Rimborso chilometrico (articolo 43).</strong></p>
<p>
	A partire dal prossimo mese di settembre, compete, al lavoratore che utilizzi il proprio mezzo per spostamenti dovuti a motivi lavorativi, un rimborso pari a € 0,15 per km più un litro di benzina ogni 8 km.</p>
<p>
	<strong>Rimborso chilometrico (articolo 43).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	A partire dal prossimo mese di settembre, compete, al lavoratore che utilizzi il proprio mezzo per spostamenti dovuti a motivi lavorativi, un rimborso pari a € 0,15 per km più un litro di benzina ogni 8 km.</p>
<p style="text-align: center;">
	&nbsp;<strong>PARTE NORMATIVA SEZIONE 1 (ex CCNL Autostrade e Trafori)</strong></p>
<p>
	<strong>Con riguardo all’articolo 82 e alle indennità di cui alle lettere “a”, “b”, “e” ed “m”, sono state previste le seguenti novità, con efficacia dall’1 gennaio 2027:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	&nbsp;<strong>Con efficacia dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, invece, quanto segue:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Orario di lavoro (articolo 66).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Come anticipato in premessa, il tema della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario è stata per tutto il negoziato la principale richiesta delle Organizzazioni Sindacali. La tematica assume particolare rilevanza nel settore anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e dell’avvento dell’”intelligenza artificiale” che secondo stime diffuse a livello mondiale determinerà nei prossimi anni, come noto, significative potenziali riduzioni di lavoro, concentrate in settori dove minore è l’apporto di manodopera.</p>
<p style="text-align: justify;">
	A fronte della chiusura delle Associazioni Datoriali sul tema, ritenuto eccessivamente invasivo dell’autonomia organizzativa delle aziende, le Parti hanno definito il tema con una dichiarazione di principio, volta a stimolare la discussione nelle sedi pertinenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Previdenza complementare (articoli 49 e 85).</strong><strong>&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Al di là dell’aumento della quota a carico del datore di lavoro (vedi Parte Economica della presente circolare), si segnala il tema della portabilità del contributo datoriale, di cui ampia informativa era stata fornita con la circolare ACAP n. 16/2026 del 15 giugno u.s.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Le Parti hanno quindi confermato a livello contrattuale l’obbligo di versamento del contributo aziendale solo nel caso di adesione al Fondo ASTRI o ai Fondi preesistenti di cui alla “Dichiarazione a verbale” in calce all’articolo 85.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Tema su cui ci saranno aggiornamenti considerando che ai sensi di legge (articolo 1, comma 201 della legge n. 199/2025), come noto, la portabilità del contributo datoriale sarà garantita a partire dal prossimo mese di ottobre, salvo modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>PARTE NORMATIVA SEZIONI SPECIALI 2,3,4,5</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Le parti hanno stabilito l’estensione dell’indennità domenicale pari a 10 euro, a partire dal prossimo mese di settembre, ai turnisti inquadrati nelle Sezioni Speciali in caso di prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La stessa indennità sarà riconosciuta anche in caso di ferie e non inciderà su altri istituti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>PARTE ECONOMICA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	I minimi tabellari del CCNL sono aumentati a regime in misura di € 250 con riferimento al livello C della Sezione 1, e riproporzionati per gli altri livelli parametrali nonché per le altre Sezioni secondo le regole condivise nell’accordo 5 luglio 2024, attuativo del CCNL 18 luglio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La somma è divisa in quattro rate (le prime due da € 65, le altre due da € 60), che saranno erogate con le stesse cadenze dell’Accordo 18 luglio 2023: agosto 2026 – gennaio 2027 – agosto 2027 – gennaio 2028.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’aumento della retribuzione base (minimi tabellari e indennità di contingenza) risulta pari, a regime, al 10,32%: in linea con i rinnovi di tutti i contratti collettivi nazionali di categoria.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Di seguito i nuovi minimi tabellari, in applicazione degli aumenti convenuti nell’Accordo.</p>
<table width="652">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					Livello</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					Parametro</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					Minimi al 31/07/2026</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					1/8/2026</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					1/1/2027</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					1/8/2027</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					1/1/2028</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					A</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					235</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 3.033,88</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 3.137,09</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 3.240,30</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 3.335,57</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 3.430,84</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					A1</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					210</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 2.711,14</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 2.803,37</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.895,60</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 2.980,74</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 3.065,87</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					B plus</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					192</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 2.478,72</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 2.563,04</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.647,36</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 2.725,20</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.803,04</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					B</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					185</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 2.388,35</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 2.469,60</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.550,85</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 2.625,85</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.700,85</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					B1 plus</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					176</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 2.272,22</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 2.349,52</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.426,82</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 2.498,17</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.569,52</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					B1</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					169</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 2.181,84</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 2.256,06</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.330,28</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 2.398,79</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.467,31</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					C plus</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					155</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 2.001,07</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 2.069,14</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.137,21</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 2.200,05</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.262,89</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					C</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					148</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 1.910,70</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 1.975,70</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.040,70</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 2.100,70</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 2.160,70</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					C1</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					135</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 1.742,88</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 1.802,17</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 1.86146</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 1.916,19</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 1.970,92</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 68.0667px;">
				<p>
					D</p>
			</td>
			<td style="width: 89.3833px;">
				<p>
					100</p>
			</td>
			<td style="width: 91.4667px;">
				<p>
					€ 1.291,00</p>
			</td>
			<td style="width: 94.5px;">
				<p>
					€ 1.334,92</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					&nbsp;€ 1.378,84</p>
			</td>
			<td style="width: 87.75px;">
				<p>
					€ 1.419,38</p>
			</td>
			<td style="width: 87.0167px;">
				<p>
					€ 1.459,92</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">
	***</p>
<p>
	L’importo “una tantum” a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1/7/2025-30/6/2026) è stato quantificato in € 700 sempre con riferimento al livello C della Sezione 1, e riproporzionato per gli altri livelli parametrali nonché per le altre Sezioni secondo le regole condivise nell’accordo 5 luglio 2024, attuativo del CCNL 18 luglio 2023.</p>
<p>
	Gli altri elementi comportano, a partire dall’1.1.2027:</p>
<p>
	Si allega il testo dell’Accordo 26 giugno 2026 in formato .pdf.</p>
<p>
	Cordialmente.</p>
<p>
	 </p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		due giornate all’anno per inserimento figli in asilo nido o scuola materna;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		una giornata per la nascita di un nipote in favore dei lavoratori nonni;</li>
	<li>
		due giornate all’anno per i lavoratori “caregivers” come da definizione di legge.
		<ul>
			<li style="text-align: justify;">
				<u>indennità lavori complementari (lettera “a”): trasformata in una indennità “di turno”, da erogare quindi a tutti i lavoratori impegnati in prestazioni caratterizzate turni continui e avvicendati o comunque su 6/7 giorni.&nbsp;</u><br />
				E’ stata quantificata allineandola alla minore tra le percentuali già previste dalla stessa norma (il 14,5% calcolato sulla retribuzione congelata come già previsto per l’indennità lavori complementari). Assorbe fino a concorrenza qualsiasi attribuzione sia erogata a livello aziendale in attuazione del previgente articolo 82, lettera “a”.</li>
		</ul>
		<ul>
			<li style="text-align: justify;">
				<u>Indennità turni spezzati (lettera “b”), indennità pernottamento posto di manutenzione (lettera “e”) e indennità particolare (lettera “m”): saranno riconosciute anche in caso di ferie, ovviamente in caso di godimento in giornate in cui era programmata la prestazione.</u></li>
		</ul>
		<ul>
			<li style="text-align: justify;">
				<u>indennità di reperibilità (lettera “f”): è stata ampliata da 12 a 16 ore la fascia di reperibilità nelle giornate dal lunedì al venerdì. Tale modifica consente la copertura dell’intera giornata di 24 ore con la stessa persona (con aumento dell’indennità dal 13,5% al 15% sulla retribuzione “congelata”).</u><br />
				E’ stato infine chiarito quanto oggetto di divergente interpretazione tra aziende e sindacati, ovvero l’impegno massimo in reperibilità nei fine-settimana e nei giorni festivi. La disciplina ora prevede chiaramente un limite massimo di due giornate al mese in caso di impegno per singole giornate cadenti di sabato, di domenica o di festivo (in tal caso con maggiorazione del 24%).<br />
				Infine, con maggiorazione del 28%, fino a un massimo di due fine-settimana o in alternativa due giorni festivi al mese; limiti derogabili in casi eccezionali previo confronto con le rappresentanze sindacali presenti in azienda.<br />
				Ancora, è stato distinto l’intervento effettivo in reperibilità effettuato presso la sede aziendale da quello effettuato da remoto; in tale ultimo caso è stato stabilito un compenso economico minimo quantificato in trenta minuti, con le relative maggiorazioni del caso.</li>
		</ul>
		<ul>
			<li>
				l’aumento della quota destinata all’ente EBiNAT di cui all’articolo 48, che passa dagli attuali 7 euro mensili a 9;</li>
			<li>
				l’aumento della quota destinata dal CCNL all’assistenza sanitaria integrativa di cui all’articolo 47, che passa dagli attuali € 13 a € 26;</li>
			<li>
				l’aumento della quota a carico del datore di lavoro destinata al Fondo Astri, prevista agli articoli 49 (per le Sezioni Speciali 2, 3, 4 e 5) e 85 (Sezione 1), sia per i “contrattuali” che per gli aderenti volontari.</li>
		</ul>
	</li>
</ul>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-09-28T13:32:19+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[23/2026]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26390</link>
      <guid>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26390#When:08:35:05Z</guid>
      <description><![CDATA[Rinnovo CCNL Servizi postali in appalto 21.12.2023 – Comunicato sindacale e aggiornamento.<p style="text-align: justify;">
	E’ proseguito il giorno 22 settembre il negoziato per il rinnovo del CCNL di categoria, scaduto come noto il 31 dicembre scorso.</p>
<p style="text-align: justify;">
	All’incontro ha partecipato per la prima volta anche l’altra Associazione Datoriale di settore, l’ASSO.H.POSTETRASPORTI, che ha sottoscritto per adesione il vigente CCNL di categoria; unitamente ad ASSOPOSTE sono state fornite alle Organizzazioni Sindacali alcune aperture e disponibilità in ordine a diversi dei temi contenuti nelle piattaforme rivendicative.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Sono state inoltre illustrate e motivate alle Organizzazioni Sindacali alcune istante delle aziende.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Non sono invece stati prese in esame le richieste sindacali inerenti aspetti aventi diretta natura economica, in attesa di poter definire un perimetro di discussione condiviso da entrambi i lati del Tavolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Le Organizzazioni Sindacali hanno quindi replicato all’impostazione datoriale, con argomentazioni riportate fedelmente nel comunicato unitario che si allega alla presente circolare.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Le trattative proseguiranno il giorno 27 ottobre p.v. alle ore 11,00 presso la sede ASSOPOSTE; al fine di coordinare le posizioni delle Associazioni Datoriali è previsto un confronto da remoto per il giorno 20 ottobre alle ore 9,30.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-09-25T08:35:05+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[27/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26389</link>
      <guid>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26389#When:13:18:05Z</guid>
      <description><![CDATA[Circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92 – Data di inizio della prognosi riportata in certificato medico e riconoscimento della prestazione previdenziale.<p style="text-align: justify;">
	Con la circolare in oggetto, l’INPS ha fornito nuove indicazioni circa il riconoscimento dello stato di malattia, e della relativa prestazione previdenziale, sulla base della data di redazione del certificato medico.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Ciò naturalmente non riguarda, come noto, la maggior parte dei lavoratori del settore, inquadrati come impiegati settore industria.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La circolare supera le indicazioni precedenti, secondo cui l’Istituto riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato medico solo nel caso di visita domiciliare e dichiarazione del medico in tal senso.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La nuova impostazione, secondo l’INPS, persegue il fine di evitare la penalizzazione del lavoratore laddove la visita medica non fosse effettuata nella stessa giornata della chiamata al medico.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Motivando la modifica del precedente orientamento sulla base dell’attuale contesto socio-sanitario italiano, e nell’obiettivo di “garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio”, l’INPS ha formalizzato quindi che, a far data dal 4 settembre 2026, “la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica”.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Per gli eventi morbosi verificatisi prima del 4 settembre, pertanto, varranno le precedenti istruzioni e prassi dell’Istituto, come da circolare n. 147/1996.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Come noto, la vigente norma contrattuale in materia (combinato disposto degli articoli 16, primo comma, e 21, primo comma, del CCNL 18 luglio 2023) prevede che il lavoratore debba dare avviso immediato dell’assenza, giustificandola entro 24 ore, salvo il caso di motivato impedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Da una prima lettura la norma appare quindi superata dalle nuove istruzioni INPS, secondo cui il certificato può essere legittimamente redatto entro il giorno successivo ed avere validità ai fini previdenziali per il giorno precedente, nei limiti di quanto disposto nella circolare n. 92/2026.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Resta fermo l’obbligo per il lavoratore di dare avviso immediato dell’assenza, e, in caso di lavoratore in turno, di effettuare specifica comunicazione almeno 6 ore prima dell'inizio della prestazione, salvo il caso di giustificato impedimento (articolo 16, secondo comma, del CCNL).</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-09-23T13:18:05+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[14/2026]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26388</link>
      <guid>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26388#When:13:08:35Z</guid>
      <description><![CDATA[Circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92 – Data di inizio della prognosi riportata in certificato medico e riconoscimento della prestazione previdenziale.<p>
	Con la circolare in oggetto, l’INPS ha fornito nuove indicazioni circa il riconoscimento dello stato di malattia, e della relativa prestazione previdenziale, sulla base della data di redazione del certificato medico.</p>
<p>
	La circolare supera le indicazioni precedenti, secondo cui l’Istituto riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato medico solo nel caso di visita domiciliare e dichiarazione del medico in tal senso.</p>
<p>
	La nuova impostazione, secondo l’INPS, persegue il fine di evitare la penalizzazione del lavoratore laddove la visita medica non fosse effettuata nella stessa giornata della chiamata al medico.</p>
<p>
	&nbsp;Motivando la modifica del precedente orientamento sulla base dell’attuale contesto socio-sanitario italiano, e nell’obiettivo di “garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio”, l’INPS ha formalizzato quindi che, a far data dal 4 settembre 2026, “la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica”.</p>
<p>
	&nbsp;Per gli eventi morbosi verificatisi prima del 4 settembre, pertanto, varranno le precedenti istruzioni e prassi dell’Istituto, come da circolare n. 147/1996.</p>
<p>
	Come noto, la vigente norma contrattuale in materia (articolo 46, primo comma, del CCNL 8 febbraio 2011) prevede che il certificato medico debba essere prodotto “entro due giorni lavorativi dall’avvenuto rilascio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dall'istituto di previdenza”; pertanto la norma contrattuale sembrerebbe ora essere coerente con la nuova interpretazione INPS, anche alla luce dell’espresso richiamo fatto dalla norma alle “modalità previste dalla legge e dall’INPS”.</p>
<p>
	Resta fermo l’obbligo per il lavoratore, salvo casi di comprovata impossibilità, di comunicare l’assenza per malattia entro l’inizio del normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza.</p>
<p>
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-09-23T13:08:35+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[22/2026]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26387</link>
      <guid>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26387#When:09:56:42Z</guid>
      <description><![CDATA[Circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92 – Data di inizio della prognosi riportata in certificato medico e riconoscimento della prestazione previdenziale.<p style="text-align: justify;">
	Con la circolare in oggetto, l’INPS ha fornito nuove indicazioni circa il riconoscimento dello stato di malattia, e della relativa prestazione previdenziale, sulla base della data di redazione del certificato medico.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La circolare supera le indicazioni precedenti, secondo cui l’Istituto riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato medico solo nel caso di visita domiciliare e dichiarazione del medico in tal senso.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La nuova impostazione, secondo l’INPS, persegue il fine di evitare la penalizzazione del lavoratore laddove la visita medica non fosse effettuata nella stessa giornata della chiamata al medico.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Motivando la modifica del precedente orientamento sulla base dell’attuale contesto socio-sanitario italiano, e nell’obiettivo di “garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio”, l’INPS ha formalizzato quindi che, a far data dal 4 settembre 2026, “la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica”.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Per gli eventi morbosi verificatisi prima del 4 settembre, pertanto, varranno le precedenti istruzioni e prassi dell’Istituto, come da circolare n. 147/1996.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Come noto, la vigente norma contrattuale in materia (articolo 25, lettera “a”, primo comma del CCNL 21 dicembre 2023) prevede che il certificato medico debba essere prodotto “entro 48 ore, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’istituto di previdenza”; pertanto la norma contrattuale sembrerebbe ora essere coerente con la nuova interpretazione INPS.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Resta fermo l’obbligo per il lavoratore, salvo casi di comprovata impossibilità, di comunicare l’assenza per malattia almeno un’ora prima dell’inizio del normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-09-23T09:56:42+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[21/2026]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/</link>
      <guid>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/#When:10:53:36Z</guid>
      <description><![CDATA[]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-09-10T10:53:36+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[21/2026]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/</link>
      <guid>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/#When:10:53:12Z</guid>
      <description><![CDATA[]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-09-10T10:53:12+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[21/2026]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/</link>
      <guid>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/#When:10:53:07Z</guid>
      <description><![CDATA[]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-09-10T10:53:07+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[25/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26380</link>
      <guid>/index.php/assoposte/entry_r/Circolari/circolare/26380#When:06:48:10Z</guid>
      <description><![CDATA[CCNL di “filiera autostradale” (ex CCNL Autostrade e trafori) – Accordo di rinnovo 26 giugno 2026 – Articolo 57 – Quote di servizio.<p style="text-align: justify;">
	Si fa seguito alle circolari n. 18/2026 e n. 19/2026 pubblicate l’1 e il 2 luglio per quanto in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In attuazione dell’articolo 57, comma 6, dell’Accordo 26 giugno 2026, le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno inviato ieri 9 settembre comunicazione concernente le modalità per il versamento delle quote trattenute dalle aziende.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Tali quote, in misura del 2% della retribuzione di cui all’articolo 32, comma 1, del CCNL (minimo tabellare e indennità di contingenza, aumenti di anzianità ed eventuali superminimi) riguardano i lavoratori a tempo indeterminato non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, comprese quindi le non stipulanti, alla data di stipula dell’Accordo, e che non abbiano espresso formale diniego scritto alla trattenuta entro lo scorso 26 luglio.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La trattenuta dovrà essere effettuata nella busta paga relativa alla retribuzione del corrente mese di settembre; ciascuna azienda dovrà poi dividere la somma complessiva in 5 parti uguali, da versare poi, entro il mese di ottobre, a ciascuna delle 5 organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, che provvederanno a fornire gli estremi per il versamento bancario.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordialmente.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-09-10T06:48:10+00:00</dc:date>
    </item>

    
    </channel>
</rss>